provvedimenti
Art. 2. Provvedimenti1.Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria ((...)) ), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la ((pubblica amministrazione)), che la presiede, e dai Ministri dell'interno, ((...)) della difesa, ((dell'economia e delle finanze e)) della giustizia ((...)) o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria ((...)), individuate con decreto del Ministro per la ((pubblica amministrazione)) in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la ((pubblica amministrazione)) tiene conto del solo dato associativo; ((5))((B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.))((5))((2.Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.))((5))3.Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a)sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate. ((5))---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria ((...)) ), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la ((pubblica amministrazione)), che la presiede, e dai Ministri dell'interno, ((...)) della difesa, ((dell'economia e delle finanze e)) della giustizia ((...)) o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria ((...)), individuate con decreto del Ministro per la ((pubblica amministrazione)) in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la ((pubblica amministrazione)) tiene conto del solo dato associativo; ((5))((B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.))((5))((2.Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.))((5))3.Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a)sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate. ((5))---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 3 del presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".
1. TAR Torino, sez. III, sentenza 2024-05-14, n. 202400511Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
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2. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300198Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione normativa·
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3. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400328Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 Costituzione·
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4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300257Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 Cost.·
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5. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-02-09, n. 202400406Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 Cost.·
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- principio di non contraddittorietà·
- principio di omogeneità·
- principio di ragionevolezza·
- retribuzione per lavoro straordinario·
- ricorso collettivo·
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