conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

Art. 3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali
e strumenti di raccordo1.Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2.La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3.La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4.Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5.Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6.I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7.Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998

Sentenze56


  • 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-21, n. 202400657
    Provvedimento:
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    • bilanciamento tra diritti e contenimento della spesa pubblica·
    • diritto alla salute·
    • diritto all'assistenza sociale·
    • diritto amministrativo·
    • diritto sanitario·
    • disabilità psichica·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria disabili psichici·
    • livelli essenziali di assistenza (LEA)·
    • regolamento per l'accesso ai servizi residenziali·
    • sospensione cautelare·
    • sospensione dell'autorizzazione al ricovero in comunità alloggio·
    • tempi massimi di attesa·
    • tutela dei diritti dei disabili psichici·
    • violazione art. 10-bis l. 241/1990·
    • violazione art. 3 e 32 Costituzione

  • 2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-12-07, n. 202303643
    Provvedimento:
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    • Art. 10 bis L. 241/1990·
    • Art. 32 Cost.·
    • Art. 38 Cost.·
    • Assistenza disabili psichici·
    • Comunità alloggio·
    • Diritto alla salute·
    • Equilibrio di bilancio·
    • Giurisdizione amministrativa·
    • Liste d'attesa·
    • Livelli essenziali di assistenza (LEA)·
    • Nucleo essenziale del diritto·
    • Obbligo comunale di assistenza·
    • Prestazioni socio-sanitarie·
    • Risorse finanziarie·
    • Tempi massimi di attesa

  • 3. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-07-21, n. 202302428
    Provvedimento:
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    • accesso ai servizi residenziali·
    • compensazione delle spese di lite·
    • diritto alla salute·
    • diritto all'assistenza sociale·
    • liste di attesa·
    • livelli essenziali di assistenza (LEA)·
    • prestazioni socio-sanitarie·
    • tutela dei dati personali·
    • violazione art. 10 bis Legge 241/90·
    • violazione art. 3 e 32 Costituzione·
    • violazione art. 3 Legge 241/90·
    • violazione art. 3-septies d.lgs. 502/1992

  • 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202302402
    Provvedimento:
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    • art. 3-septies d.lgs. n. 502/1992·
    • art. 6, comma 3, lett. b) d.P.C.M. n. 159/2013·
    • diritti delle persone con disabilità·
    • diritto amministrativo·
    • disabilità·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • giurisprudenza costituzionale·
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    • legittimità delle norme·
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    • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria·
    • prestazioni socio-sanitarie·
    • prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria·
    • principio di sussidiarietà
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