funzioni e compiti conservati allo stato

Art. 29. Funzioni e compiti conservati allo Stato1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2.Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)la ricerca scientifica in campo energetico;
b)le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia ((limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento.)); ((6))c)la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d)la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e)la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f)l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g)la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h)la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche' le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita';
i)salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l)prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia minerariain mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalita' procedimentali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;m)l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n)l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o)la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p)la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3.In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4.Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.
---------------AGGIORNAMENTO (6) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 04/07/2001, n. 26), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 (che ha modificato la lettera b), comma 2 del presente articolo).
Entrata in vigore il 30 novembre 1999

Sentenze13

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