gestione del demanio idrico

Art. 86. Gestione del demanio idrico1.Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
((2.I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione))3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
Entrata in vigore il 29 dicembre 2000

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