gestione del demanio idrico
Art. 86. Gestione del demanio idrico1.Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
((2.I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione))3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).
((2.I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione))3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388)).