pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

Art. 57. Pianificazione territoriale di coordinamento
e pianificazioni di settore1.La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2.In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3.Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1998
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