requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

Art. 1. Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'autorizzazione e' concessa se l'assicurato puo' far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi:
a) 60 contributi mensili;
b) 260 contributi settimanali;
c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresi' concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato puo' far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
36 contributi mensili;
156 contributi settimanali;
279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini;
186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani;
65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all'articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani.
Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1983

Sentenze15


  • 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/06/2024, n. 403
    Provvedimento: RG 532 /2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA -Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: Dr. Gianluca ALESSIO Presidente Dr. Paolo TALAMO Consigliere Dr. Alessandro GASPARINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro n. 532 / 2019 RCL promossa con ricorso depositato il 15/07/2019 da INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO elettivamente domiciliato IR CO (avv.filippo.doni@postacert.inps.gov.it) presso il difensore parte appellante contro RO ET (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PANIZ MAURIZIO, dell'avv. STIVANELLO GUSSONI FRANCO, dell'avv. FULLIN STEFANIA, elettivamente …
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  • 2. Trib. Cagliari, sentenza 23/02/2024, n. 267
    Provvedimento: Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.02.2024, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 23.02.2024, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2828 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da 1. RA AR, nato ad [...], il [...], ivi residente, via Barbagia n. 22, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 84, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele DI TUCCI, che lo rappresenta e difende in virtù …
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  • 3. Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2024, n. 265
    Provvedimento: Appello Sentenza Tribunale Lecce N. 1855 pronunciata l'11/05/2021 Oggetto: pensione in regime di salvaguardia – L. 208/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente Dott.ssa IA Grazia Corbascio Consigliere Dott.ssa IAntonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 962/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da AR RI IA, rappresentata e difesa dall'Avv. Luana Calò, APPELLANTE contro INPS, …
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  • 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2020, n. 7090
    Provvedimento: T 7090/20 11 MAR 2020 AULA 'B' I 12 MAR. 2020 G I D E T N E S E - U Oggetto L REPUBBLICA ITALIANA O B E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E - E N CASSAZIONE R.G.N. 27432/2014 LA CORTE SUPREMA DI O J Cron.7090SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MNA - Presidente -Ud. 04/12/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27432-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 80078750587, in persona del legale SOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA …
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  • 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2020, n. 2926
    Provvedimento: - 7 FEA 2920 AULA 'B' T -2926/20 T I R I D E T N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA . E N O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I Z A R T S I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G R.G. N. 13914/2014 E R E Cron. 2926 T N SEZIONE LAVORO E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Dott. ANTONIO MANNA Ud. 19/11/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Dott. ROSSANA MANCINO Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso 13914-2014 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA …
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