Art 3

Art. 3.
Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'articolo 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore della magistratura verra' tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti, di quiescenza e di previdenza avra' luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura.
L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennita' di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verra' attribuita, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennita' disposta nel capoverso dell'articolo 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennita' di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualita' di dipendenti statali.
Entrata in vigore il 8 giugno 1971
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