disposizioni transitorie e finali

Art. 14. Disposizioni transitorie e finali1.L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui e' titolare della gestione.
2.In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:
a)subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;
b)assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;
c)occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio.
3.In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.
4.Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
5.In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRA-Casas sono trasferiti in proprieta' all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas.
Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.
6.In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.
7.Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.
Note all'art. 14, comma 2:
- La legge n. 619/1952 riguarda il risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera. Si riporta, per notizia, il testo del relativo art. 7:
"Art. 7. - Il sindaco di Matera, d'intesa col genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilita' degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.
Nello stesso modo sono sgomberati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumita' pubblica, nonche' gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilita' sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni "Sassi" previsto negli articoli seguenti.
Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purche' sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.
Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni "Sassi" successivamente al 1 gennaio 1965, ne' coloro che occupino abusivamente immobili gia' sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.
Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera".
- L'art. 10 della legge n. 619/1952, come modificato dall'art. 4 della legge n. 126/1967, cosi' dispone:
"Art. 10. - Per l'assegnazione degli alloggi e' costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonche' del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.
In caso di parita' di votazione prevale il voto del presidente.
Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'art. 7, ed in conformita' dei criteri stabiliti nel programma.
Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi".

Nota all'art. 14, comma 5:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 386/1976 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), in deroga al quale il presente comma diversamente dispone:
"I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorita' competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale".

Note all'art. 14, comma 7:
- La legge n. 619/1952 riguarda il risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera.
- La legge n. 299/1958 concerne il finanziamento per il risanamento dei "Sassi" di Matera.
- La legge n. 126/1967 concerne provvedimenti per completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera e per la loro tutela storico-artistica.
- La legge n. 1043/1971 concerne modifiche alla legge n. 126/1967 sopraindicata.
Entrata in vigore il 24 novembre 1986

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