Art. 134.(( (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori). ))((1.Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale e' valutato annualmente dall'amministrazione.
2.La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacita' dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonche' del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3.Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attivita' svolta durante l'anno precedente.
4.Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5.Il giudizio sintetico complessivo e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6.I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalita' di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7.Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8.Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2.La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacita' dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonche' del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3.Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attivita' svolta durante l'anno precedente.
4.Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5.Il giudizio sintetico complessivo e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6.I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalita' di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7.Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8.Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.