dirigente generale-capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 49. Dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco1.Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 39, comma 4, al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
2.Il dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.