Art. 259.(( (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). ))((1.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:
a)concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143;
b)concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5;
c)concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5.
2.Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3.Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
4.L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
5.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.))((12))
Entrata in vigore il 6 novembre 2018
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