Art. 131.(( (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). ))((1.L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)godimento dei diritti politici;
b)eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d)titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e)qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2.Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3.Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse.
4.Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5.A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
7.I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
a)godimento dei diritti politici;
b)eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d)titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e)qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2.Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3.Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse.
4.Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5.A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6.Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
7.I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.))((12))---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.