accesso al ruolo degli operatori
Art. 88. Accesso al ruolo degli operatori1.Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei seguenti requisiti:
a)godimento dei diritti politici;
b)eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d)titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita';
e)qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2.Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3.Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.
4.I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
5.La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
6.Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7.Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
8.I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9.I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 18, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.
a)godimento dei diritti politici;
b)eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c)idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d)titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attivita';
e)qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f)gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2.Alla selezione non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3.Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attivita', la determinazione e le modalita' di svolgimento delle prove di esame e i programmi sono stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'articolo 86, comma 2.
4.I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
5.La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tende ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione comparativa.
6.Possono essere nominati, a domanda, operatori od operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7.Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.
8.I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica per la quale sono stati selezionati, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
9.I candidati di cui al comma 8 sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
Note all'art. 88:
- Per il testo dell'art. 18, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, si veda nelle note all'art. 5.