Art 153
Art. 153.
Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Re Imperatore per mezzo del ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Re Imperatore per mezzo del ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
Sentenze • 5
1. TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-08-19, n. 201901893Provvedimento:Leggi di più...- adozione di maggiorenne·
- art. 89 d.P.R. n. 396/2000·
- cambio di cognome·
- diniego di revoca·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse pubblico·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- regolamento anagrafico·
- tutela del nome
3. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-02-02, n. 200900191Provvedimento:Leggi di più...- aggiunta di cognome·
- art. 153 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238·
- cambio di cognome·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- estinzione del cognome·
- identificabilità delle persone·
- interesse personalistico·
- motivazione del diniego