Art 153

Art. 153.

Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Re Imperatore per mezzo del ministro per la grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.
Entrata in vigore il 1 settembre 1939

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