aliquote di avanzamento

Art. 17. Aliquote di avanzamento1.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
2.Nelle aliquote di valutazione e' incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.
((3.Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. ))4.Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. (( Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. ))5.Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16 (( ovvero escluso ai sensi dei comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4 )), e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
6.Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.
((6-bis.Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo ad un altro. ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2001
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