(finalita' della legge)
Art. 1.(Finalita' della legge)1.La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a)assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b)promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c)assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 32 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo".
a)assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b)promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c)assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 32 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga .
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202406344Provvedimento:Leggi di più...- analisi del rischio·
- autorizzazione ambientale·
- carbon footprint·
- compatibilità ambientale·
- conferenza di servizi·
- diritti domenicali·
- discrezionalità amministrativa·
- espropriazione·
- frazionamento delle opere pubbliche·
- giudizio di legittimità amministrativa·
- impatto ambientale cumulativo·
- legittimazione attiva·
- metodologia di calcolo delle emissioni CO2·
- pianificazione territoriale·
- principio di precauzione·
- ricorso collettivo·
- ricorso cumulativo·
- rifiuti e demolizioni·
- sostituzione dei finanziamenti·
- valutazione di impatto ambientale·
- valutazione di impatto sanitario
2. TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-05-14, n. 202400555Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione impianto di radiotrasmissione·
- convenzione di Aarhus·
- improcedibilità del ricorso incidentale·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- ordinanza sindacale·
- pregiudizio concreto·
- principio di pubblicità·
- silenzio-assenso·
- vicinitas·
- violazione art. 87 d.lgs. 259/2003
3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202309021Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 117 c.p.a.·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 135 c.p.a.·
- art. 32 Cost.·
- competenza per materia·
- diritto soggettivo·
- DPCM 8 luglio 2003·
- elettrodotto·
- esposizione ai campi elettromagnetici·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- immissioni moleste·
- interesse legittimo·
- principio ALARA·
- principio di precauzione·
- silenzio inadempimento·
- tutela del diritto alla salute
4. TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-06-14, n. 202400437Provvedimento:Leggi di più...- concorrenza nel settore delle telecomunicazioni·
- permesso di costruire·
- piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni (POST)·
- regolamento comunale·
- stazione radio base per rete di telefonia mobile·
- tutela ambientale e paesaggistica·
- tutela delle persone dalle emissioni elettromagnetiche·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- violazione art. 10-bis legge n. 241 del 1990·
- violazione art. 3 legge n. 241 del 1990·
- violazione art. 43 D.Lgs. n. 259 del 2003·
- violazione art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001·
- zone ad insediamento vietato
5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306234Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale del provvedimento·
- compensazione delle spese di giudizio·
- competenza regolamentare dei Comuni·
- diniego di installazione stazione radio base·
- limiti di esposizione elettromagnetica·
- parere tecnico ARPA Campania·
- pubblica utilità delle infrastrutture di rete·
- regolamento comunale·
- tutela sanitaria della popolazione·
- violazione art. 4, 8 legge 22 febbraio 2001 n. 36·
- violazione art. 86, 87, 90 d.lgs. 259/2003