(comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)
Art. 6.(Comitato interministeriale per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)1.E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2.Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3.E Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4.Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a)e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5.Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6.Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7.Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)1.E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
2.Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
3.E Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4.Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a)e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5.Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
6.Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
7.Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.