Allegato II.12-art. 9

Articolo 9.
Rilascio della autorizzazione.

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla autorizzazione dell'ANAC.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:
a)l'atto costitutivo e lo statuto sociale; b)l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento; c)l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte; d)la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2; e)certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 8, comma 2; f)un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'ANAC, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione; g)una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'ANAC ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Entrata in vigore il 31 marzo 2023
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