(competenze dei dirigenti).

Art. 13. (Competenze dei dirigenti).1.I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni. 2.I dirigenti garantiscono l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della tempestivita' e della economicita' della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate. 3.L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacita' professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica. 4.Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita. 5.I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo. 6.L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici. 7.La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nota all'art. 13, comma 1:
Il D.L. n. 2/1985 reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato".
Nota all'art. 13, comma 5:
La legge 10 luglio 1984, n. 301, reca: "Norme di accesso alla dirigenza statale".
Nota all'art. 13, comma 7:
- Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente nota all'art. 5, comma 1, lettera d).
Entrata in vigore il 13 marzo 1989
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