(unificazione delle scuole di formazione)

Art. 21.(Unificazione delle Scuole di formazione)1.Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
2.All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;
2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
3.Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di formazione iniziale e permanente.
4.I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((...)) nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante e' corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202.
5.Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.
6.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.
Entrata in vigore il 29 giugno 2022

Sentenze46


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-09-02, n. 202207668
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 21 d.l. 90/2014·
    • art. 2, comma 11, d.l. 95/2012·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • giurisdizione del Consiglio di Stato·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • pensionamento anticipato·
    • prepensionamento·
    • soprannumerarietà·
    • sostituzione di ruoli nella pubblica amministrazione

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-15, n. 202201825
    Provvedimento:
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    • commissariamento di ente pubblico·
    • delega di poteri amministrativi·
    • legge-provvedimento·
    • nomina commissario straordinario·
    • principio di buona amministrazione·
    • principio di legalità·
    • regolamentazione della dirigenza pubblica·
    • risarcimento danni·
    • sostituzione di organi ordinari con commissari straordinari·
    • violazione art. 3 e 97 Costituzione

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-02-26, n. 202101664
    Provvedimento:
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    • art. 21 d.l. n. 90/2014·
    • art. 2 d.p.c.m. n. 202/2015·
    • art. 5 d.p.c.m. n. 202/2015·
    • carenza di interesse·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • effetti ultra partes del giudicato·
    • giudicato amministrativo·
    • incompatibilità delle attività libero-professionali·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • principio di eguaglianza·
    • principio di imparzialità·
    • principio di legalità·
    • principio di legittimo affidamento·
    • principio di omogeneità del trattamento economico·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • rideterminazione del trattamento economico·
    • sospensione del processo amministrativo·
    • tutela del trattamento economico dei docenti

  • 4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-02-26, n. 202101683
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • certezza del diritto·
    • disparità di trattamento·
    • effetti ultra partes del giudicato·
    • giudicato amministrativo·
    • improcedibilità dell'appello·
    • legittimo affidamento·
    • proporzionalità·
    • sospensione del processo amministrativo·
    • trattamento economico dei docenti

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-02-26, n. 202101666
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • determinazione del trattamento economico dei docenti·
    • effetti ultra partes del giudicato·
    • giudicato amministrativo·
    • improcedibilità dell'appello per carenza di interesse·
    • irretroattività delle norme·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • potere regolamentare del Governo·
    • principio di omogeneità del trattamento·
    • principio di ragionevolezza e imparzialità·
    • regolamentazione delle incompatibilità e autorizzazioni·
    • rimessione alla Corte costituzionale·
    • sospensione del processo amministrativo·
    • tutela del legittimo affidamento·
    • violazione art. 21 d.l. n. 90/2014
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