Art. 10.((Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario))((1.Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:
a)alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;
b)alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c)al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico;
d)alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.
2.La sezione autonoma e' altresi' competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attivita' dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3.La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a)tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b)cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c)otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma3-bis.4.Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5.In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
6.Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non puo' partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.))((2))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
a)alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;
b)alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c)al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico;
d)alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.
2.La sezione autonoma e' altresi' competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attivita' dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3.La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a)tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b)cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c)otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma3-bis.4.Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5.In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
6.Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non puo' partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.))((2))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-06, n. 202306608Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis della legge n. 241/1990·
- compensazione delle spese·
- difetto di istruttoria·
- diniego di conferma incarico di vice procuratore onorario·
- discrezionalità del CSM·
- motivazione dei provvedimenti amministrativi·
- parzialità del provvedimento·
- valutazione della capacità del magistrato onorario
2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300304Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 Cost.·
- art. 117 Cost.·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 135 c.p.a.·
- art. 165/2001·
- art. 2126 c.c.·
- art. 234/2021·
- art. 267 TFUE·
- art. 29 d.lgs. 116/2017·
- art. 36 Cost.·
- art. 374/1991·
- art. 92/2016·
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- direttive UE·
- diritto UE·
- giudice di pace·
- giurisdizione amministrativa·
- indennità dei magistrati onorari·
- lavoro a tempo determinato·
- parità di trattamento·
- procedura di infrazione UE·
- rapporto di lavoro pubblico·
- responsabilità disciplinare·
- rinvio pregiudiziale·
- tutela previdenziale e assistenziale
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-04, n. 202407988Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- conferma magistrato onorario·
- discrezionalità amministrativa·
- equilibrio magistrato onorario·
- giudizio di idoneità·
- giudizio di merito·
- incompatibilità Consiglio giudiziario·
- principio della ragione più liquida·
- valutazione discrezionale C.S.M.·
- violazione art. 10 d.lgs. 25/2006
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-20, n. 202402732Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 d.lgs. n. 116 del 2017·
- assoluzione in appello·
- compensazione delle spese·
- contraddittorio e diritto di difesa·
- diritto alla difesa·
- procedimento amministrativo·
- procedimento disciplinare·
- revoca da giudice onorario di pace·
- sentenza penale di condanna·
- tutela della dignità del magistrato
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-30, n. 202400931Provvedimento:Leggi di più...- art. 101 cod. proc. amm.·
- art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116·
- art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea·
- art. 97 Cost.·
- differenze tra magistrati onorari e togati·
- direttive europee sulla tutela del lavoro·
- diritti dei lavoratori·
- diritto di difesa·
- giudice nazionale e applicazione del diritto sovranazionale·
- giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea·
- legittimità costituzionale della riforma organica della magistratura onoraria·
- principio di non discriminazione·
- procedimento disciplinare·
- pubblico concorso·
- rapporto di impiego pubblico·
- revoca dell'incarico di giudice di pace·
- sospensione delle udienze per emergenza epidemiologica·
- stabilizzazione del rapporto di impiego·
- tutela del diritto di azione in giudizio