Art 13
Art. 13.
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.((25))
Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
---------------AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima". ---------------AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10".
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.((25))
Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
---------------AGGIORNAMENTO (13)
La L. 4 aprile 1952, n. 218 ha disposto (con l'art. 39, comma 1) che "La decorrenza di applicazione della presente legge per quanto riguarda le prestazioni e' stabilita al primo giorno del terzo mese antecedente a quello di entrata in vigore della legge medesima". ---------------AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/10/2009, n. 21743Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione - Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione - Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. MERONE Antonio - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere - Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18631-2005 proposto da: AC AN IA ([...]), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMEDEO Vili 7, presso lo studio dell'avvocato CALÒ FEDERICO COSIMO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso; - …Leggi di più...
2. Trib. Lecce, sentenza 05/07/2024, n. 2250Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12201 dell'anno 2021 trattata ex art 127 ter cpc in data 04/07/2024 TRA ET NN NA rappresentato e difeso dall'avv. CONTE SABRINA TEODORA procuratore domiciliatario; Ricorrente C O N T R O I.N.P.S. Rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO Resistente Oggetto: Riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità maggiorenne inabile FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.11.2021, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in …Leggi di più...
3. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/06/2024, n. 251Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro e della previdenza di Vallo della Lucania - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'udienza del 27.10.2023, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1386/2020 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, e vertente TRA MO OS, nato a [...] il [...], residente in Laureana Cilento (SA), alla C.da San Biagio, n. 14/3, C.F.: [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Mastrogiovanni del Foro di Vallo della Lucania; RICORRENTE E PS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA …Leggi di più...
4. Trib. Taranto, sentenza 14/03/2024, n. 681Provvedimento: R. G. n° 1204/2023 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: RI Vito, rappr. e dif. dagli avv. Massimo SPAGNULO, Maria SANTORO e Ciro SANTORO - Ricorrente - contro I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. …Leggi di più...
5. Trib. Palermo, sentenza 20/05/2024, n. 2215Provvedimento: Tribunale di Palermo Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA N° _____________________ Reg. Sent. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n 3879/2023 R.G.L. promossa Addì _____________ D A Rilasciata spedizione in forma MONCADA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia esecutiva all'Avv. Giugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito ______________________ in Palermo, Via Ricasoli n. 48, giusta procura in atti. - ricorrente - Per ___________________ C O N T R O I.N.P.S. - in persona del suo legale …Leggi di più...