Art 27
Art. 27.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
(( Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni))
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialita' e la natalita' si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
(( Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni))