Regolamento-art. 43


Art. 43.

I Comuni e le Associazioni agrarie, dopo ricevuta comunicazione del decreto, provvederanno alla compilazione dei regolamenti di uso civico, in armonia con i piani economici dei boschi e dei regolamenti per il godimento dei pascoli montani previsti dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, e dal relativo regolamento (R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126), e li sottoporranno all'approvazione dei Consigli provinciali dell'economia.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958
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