Regolamento-art. 29


Art. 29.

Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procedera' anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potra' supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.

Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rilevera' tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguera' i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigera' uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdottevi e fara' la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accertera' pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria.

Entrata in vigore il 24 marzo 1958
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