Regolamento-art. 29
Art. 29.
Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procedera' anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potra' supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.
Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rilevera' tutti i possessi privati in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguera' i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigera' uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell'occupatore, l'estensione occupata, le migliorie introdottevi e fara' la proposta del canone da imporre, ai termini dell'art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accertera' pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all'Associazione agraria.