Art 3

Art. 3.1.A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
((1-bis.Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione))2.La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Entrata in vigore il 2 ottobre 2007

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