Art 7

Art. 7.1.Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004. ((8))-------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 3, comma 4-quater) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 e' assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori".
Entrata in vigore il 24 aprile 2017

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