Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 35
Art. 35.
Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.
La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.
In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.
(3) (7) (10) (19) (29) (32) ((38)) ---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I canoni gia' stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat.
In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice". ---------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".
- (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949. --------------AGGIORNAMENTO (19)
La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".
-(con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962. --------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono cosi' fissati:
a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L.
10.496". --------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 nel modificare l'art. 10, comma 1, lettera e) del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 e' aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, gia' fissato dall'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692". --------------AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 2 marzo 1998, n. 258 nel modificare l'art. 10 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui gia' fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati:
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."
Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:
per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;
se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;
per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;
per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.
La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.
Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.
In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.
(3) (7) (10) (19) (29) (32) ((38)) ---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I canoni gia' stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2 e 3) che "Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice e' elevata a L. 164 annue per chilowat.
In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice". ---------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 21 gennaio 1949, n. 8, nel modificare l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma primo, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, e' quadruplicato".
- (con l'art. 8, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 gennaio del 1949. --------------AGGIORNAMENTO (19)
La L. 21 dicembre 1961, n. 1501, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 21 gennaio 1949, n. 8, che a sua volta modifica l'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24, ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 1, comma 1) che "L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanoni, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, e' duplicato".
-(con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia dal 1° febbraio 1962. --------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono cosi' fissati:
a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;
c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;
d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L.
10.496". --------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 9 gennaio 1991, n. 9 nel modificare l'art. 10, comma 1, lettera e) del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 32, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 e' aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, gia' fissato dall'articolo 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692". --------------AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 2 marzo 1998, n. 258 nel modificare l'art. 10 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui gia' fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto cosi' fissati:
a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;
b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;
c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue."
4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-09-04, n. 202416084Provvedimento:Leggi di più...- art. 11, comma 3, D.M. 31 gennaio 2014·
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5. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-09-04, n. 202416083Provvedimento:Leggi di più...- competenza del GSE·
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