Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 6

Art. 6.

((1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)) ---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Nel testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, viene sostituita alla misura di potenza in cavalli dinamici la misura in chilowatt";
- (con l'art. 2, comma 1) che "In tutti gli atti di concessione e riconoscimento, emanati fino alla data di pubblicazione della presente legge, le potenze espresse in cavalli s'intendono sostituite da quelle espresse in chilowatt, giusta la seguente equivalenza:
1 kw =102 kg. m/sec.=1,36 cav.
1 cav. =75 kg. m/sec.=0,736 kw";
- (con l'art. 2, comma 2) che "In particolare all'art. 6 del detto testo sono considerate grandi derivazioni per forza motrice quelle che eccedono la potenza nominale media annua di kw 220". ---------------AGGIORNAMENTO (27)
La L. 24 gennaio 1977, n. 7 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' elevato a 3.000 Kw".
Entrata in vigore il 5 agosto 1993
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