Art 1

Art. 1.1.(( In via transitoria, )) fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, (( e comunque non oltre il 30 giugno 2002, )) ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, (( e comunque non oltre il 30 giugno 2002, )) ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 25 giugno 2001

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