(misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)

Art. 9.(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)1.All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di mobilita' del personale scolastico a tempo indeterminato gia' collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, puo' essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unita' di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonche' i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.".
2.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125)).
((2-bis.Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";
b)all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto".
2-ter.Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente"))3.Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica. ((All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente)).
Entrata in vigore il 30 ottobre 2013

Sentenze2


  • 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-10-08, n. 201405205
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