Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 157


Art. 157.

(Art. 158 T. U. 1926).

Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.((18))
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'.((18))
L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.((18))

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.
---------------AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale:
a) del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette;
b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione".
Entrata in vigore il 23 giugno 1956

Sentenze4

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