Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 136


Art. 136.

(Art. 137 T. U. 1926).

La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101))

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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