percorso di carriera
Art. 10. Percorso di carriera((1.Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonche' per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e' definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresi' i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno ))