commissione per la progressione in carriera

Art. 59. Commissione per la progressione in carriera1.Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie (( e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza )). Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.
2.Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita' tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.
3.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.
4.Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.
5.Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
6.La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.
7.Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.
8.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.
Entrata in vigore il 28 dicembre 2007

Sentenze16


  • 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-06, n. 202402254
    Provvedimento:
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    • art. 61 d.P.R. 335/1982·
    • compensazione delle spese·
    • criteri di massima·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria di merito·
    • merito comparativo·
    • progression in carriera·
    • sindacato giurisdizionale·
    • tutela della privacy·
    • valutazione discrezionale·
    • valutazione titoli

  • 2. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-15, n. 202214971
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 59 d.lgs. n. 334/2000·
    • art. 61 d.P.R. n. 335/1982·
    • art. 62 d.P.R. n. 335/1982·
    • criteri di valutazione dei titoli·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria di ammissione·
    • misura cautelare·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • progressione in carriera·
    • scrutinio comparativo·
    • sindacato giurisdizionale·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-01-18, n. 202100698
    Provvedimento:
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    • annullamento graduatoria·
    • criteri di valutazione·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità tecnica·
    • eccesso di potere·
    • illogicità manifesta·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • merito comparativo·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • progressione di carriera·
    • promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato·
    • sindacato giurisdizionale·
    • trasparenza amministrativa·
    • usucapione·
    • valutazione discrezionale

  • 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-02-26, n. 201902566
    Provvedimento:
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    • art. 4, 6 e 7 d.m. 15 gennaio 2002, n. 5·
    • art. 61 e 62 d.P.R. 335/82·
    • art. 7 e 59 d.lgs. 334/2000·
    • criteri di valutazione·
    • difetto di interesse·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria concorso pubblico·
    • inammissibilità del ricorso·
    • motivazione della valutazione·
    • prova di resistenza

  • 5. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-15, n. 201902106
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 27 c.p.a.·
    • art. 59 d.lgs. 334/2000·
    • art. 61 e 62 d.P.R. 335/1982·
    • compensazione delle spese di lite·
    • concorso pubblico·
    • criteri di massima per la valutazione dei titoli·
    • discrezionalità tecnica della commissione valutatrice·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • integrazione del contraddittorio·
    • motivazione delle decisioni amministrative·
    • nomina a primo dirigente della polizia di stato·
    • progressione di carriera·
    • scrutinio per merito comparativo·
    • sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
    • valutazione discrezionale·
    • violazione dei criteri di valutazione
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