Art. 9.((Promozione a dirigente superiore))1.La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili ((al 30 giugno e)) al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che ((...)) abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ((, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.))2.Le promozioni hanno effetto ((, rispettivamente, dal 1° luglio e)) dal 1o gennaio ((successivi.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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