(riconoscimento di debiti fuori bilancio).

Art. 12-bis. (Riconoscimento di debiti fuori bilancio).1.Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2.Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.
La durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari.
3.Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )).
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )).
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )).
7.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )).
Entrata in vigore il 18 marzo 1995

Sentenze17

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