Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali).
Art. 3.Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali).1.Al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni agro-silvo- pastorali in proprieta' collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denomi- nate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:
a)alle organizzazioni predette e' conferita la personalita' giuridica di diritto privato, secondo modalita' stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;
b)ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:
1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attivita' diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalita' e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunita' montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprieta' collettiva in caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento delle organizzazione stesse, nonche' garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
2.Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna:
"Art. 10 (Comunioni familiari). - Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo- pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civivi, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le societa' di antichi originari della Lombardia, le servitu' della Val d'Aosta.
La pubblicita' di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali e' disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.
L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, e' registrato a tassa fissa senza altre imposte".
- Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1104, detta norme per la regolazione delle proprieta' collettive vigente nel Cadore.
- La legge 4 agosto 1894, n. 397, reca: "Ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio".
a)alle organizzazioni predette e' conferita la personalita' giuridica di diritto privato, secondo modalita' stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;
b)ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:
1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attivita' diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalita' e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunita' montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprieta' collettiva in caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento delle organizzazione stesse, nonche' garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
2.Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna:
"Art. 10 (Comunioni familiari). - Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo- pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civivi, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le societa' di antichi originari della Lombardia, le servitu' della Val d'Aosta.
La pubblicita' di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali e' disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.
L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, e' registrato a tassa fissa senza altre imposte".
- Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1104, detta norme per la regolazione delle proprieta' collettive vigente nel Cadore.
- La legge 4 agosto 1894, n. 397, reca: "Ordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex Stato pontificio".