Art. 9-bis.(( (Condizioni per la fruizione dei benefici).))((1.Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari))
Entrata in vigore il 30 dicembre 1997
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