Art. 9-bis.(( (Condizioni per la fruizione dei benefici).))((1.Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari))