liberta' di impresa e libera circolazione delle merci
Art. 2. Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci1.L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 41 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 41 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.