sanzioni e revoca

Art. 22. Sanzioni e revoca1.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2.In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4.L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a)non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b)sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c)non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
d)nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5.Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a)sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b)non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
c)nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6.In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7.Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Entrata in vigore il 30 agosto 2012

Sentenze341


  • 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-02-24, n. 202301225
    Provvedimento:
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    • art. 17-bis TULPS·
    • art. 21-nonies legge 241/1990·
    • art. 22 d.lgs. 114/1998·
    • art. 57 legge regionale 1/2014·
    • cessazione attività commerciale·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • eccesso di potere·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • notifica provvedimento amministrativo·
    • ordinanza dirigenziale·
    • sanzione amministrativa·
    • SCIA·
    • subingresso nell'attività commerciale·
    • verbale di accertamento·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-01-16, n. 202400018
    Provvedimento:
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    • art. 17 ter T.U.L.P.S.·
    • art. 20 legge 689/81·
    • art. 50 comma 7 del d.lgs. 267/2000·
    • art. 7 bis del d.lgs. 267/2000·
    • carenza di potere·
    • concorso formale di violazioni·
    • contradditorio procedurale·
    • cumulo giuridico·
    • diritto di difesa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • legittimità delle ordinanze sindacali·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • ordinanze sindacali·
    • potere sanzionatorio del sindaco·
    • principio di legalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio ne bis in idem·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione accessoria di chiusura·
    • sospensione dell'attività·
    • tutela dell'interesse pubblico·
    • violazione ordinanze sindacali

  • 3. TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-03-05, n. 202404480
    Provvedimento:
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    • annullamento determinazione dirigenziale·
    • cessazione attività di somministrazione abusiva·
    • competenza amministrativa·
    • immunità diplomatica·
    • P·
    • SCIA

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-20, n. 202405517
    Provvedimento:
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    • ampliamento edilizio·
    • annullamento concessione edilizia·
    • autorizzazione amministrativa·
    • autotutela amministrativa·
    • cessazione attività commerciale·
    • condono edilizio·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • error in iudicando·
    • error in procedendo·
    • interesse pubblico·
    • legittimità provvedimenti amministrativi·
    • legittimo affidamento·
    • nuove costruzioni non residenziali·
    • rigetto domanda di condono·
    • sanatoria edilizia·
    • silenzio-assenso·
    • sospensione del giudizio·
    • violazione art. 21-nonies l. n. 241 del 1990·
    • violazione art. 35 l. n. 47 del 1985·
    • violazione art. 39 l. n. 724 del 1994

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-29, n. 202305243
    Provvedimento:
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    • compensazione delle spese di giudizio·
    • decadenza dei termini per impugnazione·
    • difetto di SCIA e PU.A.·
    • intervenzione ad opponendum·
    • legittimazione ad impugnare sentenze·
    • nulla osta igienico sanitario·
    • ordinanza di cessazione attività·
    • principio di buona amministrazione·
    • risarcimento danni per ingiusto esercizio dell'attività amministrativa·
    • silenzio amministrativo
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