sanzioni e revoca

Art. 22. Sanzioni e revoca1.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2.In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3.Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4.L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a)non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b)sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c)non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
d)nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5.Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a)sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b)non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59));
c)nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6.In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7.Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Entrata in vigore il 30 agosto 2012
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