Art 2
Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.((5))------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.((5))------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
3. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202402118Provvedimento:Leggi di più...- art. 38 T.U.L.P.S.·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
- eccesso di potere·
- giudizio amministrativo·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- omessa denuncia di detenzione delle armi·
- revoca licenza di porto di fucile·
- silenzio rigetto del ricorso gerarchico·
- tenuta delle armi·
- violazione obblighi di diligenza e cautela nella custodia delle armi