Art 7
Art. 7.
Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
(1a)((5a))-----------AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". -----------AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuamte di cui all'articolo 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".
Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
(1a)((5a))-----------AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". -----------AGGIORNAMENTO (5a)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuamte di cui all'articolo 5 della predetta legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989".
2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-26, n. 202400446Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773·
- art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773·
- carenza istruttoria e motivazione·
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- violazione art. 20-bis Legge n. 110/1975·
- violazione art. 4 e 7 Legge n. 895/1967
5. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-09-10, n. 202402118Provvedimento:Leggi di più...- art. 38 T.U.L.P.S.·
- art. 39 T.U.L.P.S.·
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