Art 4

Art. 4.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.((9))
Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta':
a) quando il fatto e' commesso da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) quando il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto e' commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali [...] delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895".
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968".
- (con l'art. 5, comma 1) che "E' concesso indulto, per i reati di cui all'articolo 1 commessi fino al 27 giugno 1968, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia".
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AGGIORNEMNTO (2)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni".
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".
- (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970". ------------AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia". ------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".
Entrata in vigore il 10 dicembre 2010

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