Art 2

Art. 2.
Il tribunale amministrativo regionale decide:
a) sui ricorsi gia' attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:
1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attivita';
3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione, del tribunale amministrativo regionale.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971
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