Art 8

Art. 8.

Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per Pronunciare sulla questione principale.
La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1971

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