Art 11

Art. 11.
Per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a concedere e liquidare l'equo indennizzo e' attribuita al Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'ufficio sanitario compartimentale o dalla sezione sanitaria competente per territorio.
Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili sempreche' le infermita' o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956.
Il Ministro dei trasporti potra' emanare con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione necessarie per pattuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1981
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